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Lavoratori stagionali e domanda di disoccupazione

In questi giorni sono molti i lavoratori impiegati nel settore del turismo estivo-balneare che devono fare i conti con la scadenza del loro contratto di lavoro e il disbrigo delle pratiche per richiedere l’indennità di disoccupazione (NASpI).

Si tratta di tutti i lavoratori stagionali che hanno svolto la loro attività nel settore dell’ospitalità, della ristorazione o dei servizi collegati al turismo in località dove il periodo di forte lavoro si concentra solo in pochi mesi dell’anno. In particolare alberghi, villaggi turistici, aree di campeggio, stabilimenti balneari o termali, agenzie di viaggio e tour operator.

Per poter ottenere il sussidio di disoccupazione, però, ogni lavoratore deve essere in possesso di determinati requisiti e seguire le regole di una specifica procedura posta in essere dall’INPS.

REQUISITI PER OTTENERE LA NASpI

Per l’erogazione della NASpI a lavoratori stagionali è innazitutto necessario che il rapporto di lavoro sia fondato su un contratto che preveda il versamento di contributi da parte del datore di lavoro. Al momento della richiesta, inoltre, il lavoratore deve soddisfare i seguenti requisiti:

  • deve trovarsi in stato di totale disoccupazione;
  • deve aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti al licenziamento;
  • deve aver svolto almeno 30 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dai contributi versati nei 12 mesi prima dell’inizio del periodo di disoccupazione;
  • deve essere iscritto al Centro per l’Impiego con relativa dichiarazione dello stato di disoccupazione.

QUANTO SPETTA AI LAVORATORI

L’importo dell’assegno di disoccupazione NASpI è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, se la retribuzione è inferiore a 1221,44 euro per il 2019 (valore stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT).

Se la retribuzione media è superiore al predetto importo, la misura della prestazione viene aumentata. In particolare è calcolato il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e l’importo stabilito per legge. In ogni caso la cifra dell’assegno non può superare il limite massimo di 1328,76 euro per il 2019.

L’idennità di disoccupazione può essere percepita dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro questi termini. Dal giorno successivo alla presentazione della richiesta, se quest’ultima è inoltrata dopo l’ottavo giorno dal termine del contratto di lavoro, ma sempre entro i termini di legge. La domanda di disoccupazione, infatti, deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L’assegno è erogato per un massimo di 24 mesi e a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, all’importo si applica una riduzione del 3% per ciascun mese.

OBBLIGHI DEL LAVORATORE

A seguito dell’accettazione della NASpI da parte dell’INPS, il lavoratore deve presentarsi presso il Centro per l’Impiego per sottoscrivere il “Patto di servizio personalizzato” che contiene i seguenti obblighi:

  • partecipazione alle iniziative organizzate dal CPI, al fine di rafforzare le competenze nella ricerca attiva di lavoro;
  • partecipazione ad incontri formativi di qualificazione e/o riqualificazione professionale o altra iniziativa politica attiva o di attivazione;
  • accettazione offerte di lavoro congrue definite dal Ministero del Lavoro.

Il lavoratore che non rispetta i predetti obblighi è passabile di precise sanzioni, che variano in funzione della violazione commessa.

SOSPENSIONE E DECADENZA DELLA NASpI

La prestazione è sospesa nel caso di una rioccupazione con contratto subordinato di durata non superiore a sei mesi oppure in caso di nuova occupazione in paesi dell’UE o con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.

L’erogazione del sussidio, invece, decade nel caso di perdita dello stato di disoccupazione a seguito di un contratto superiore a sei mesi o a tempo inderminato, oppure nel caso si inizi un’attività lavorativa autonoma.