“E’ possibile dedurre il costo relativo all’acquisto del vestiario utilizzato nell’attività professionale o imprenditoriale?”
Si tratta di una domanda la cui risposta non ha un riscontro vero e proprio nella giurisprudenza. Il punto da cui partire è necessariamente il principio di inerenza, valido tanto ai fini del reddito di lavoro autonomo quanto al fine del reddito d’impresa. In linea di massima un costo non è inerente quando è relativo alla sola sfera personale del contribuente, quindi in base a questo principio i costi sostenuti dal contribuente possono essere dedotti solo ove siano funzionalmente e direttamente collegati con l’attività produttiva svolta.
Non c’è dubbio che vestiario e accessori, in alcuni casi specifici, devono essere considerati inerenti all’attività svolta e, pertanto, il loro costo integralmente deducibile. E’ il caso della toga per l’avvocato, del camicie per il medico o, in generale, della divisa da indossare durante l’orario di lavoro tanto da parte dell’imprenditore quanto dai dipendenti.
ln altri casi l’abbigliamento utilizzato per la propria attività potrebbe avere anche impieghi privati (per esempio il frac per il direttore d’orchestra). Questo, cosidetto uso promisco, porta ad applicare la regola della deducibilità al 50%, prevista dagli articoli 54 e 64 del TUIR, rispettivamente per i lavoratori autonomi e gli imprenditori.
Ancora più sottile diventa la questione per chi svolge un’attività da libero professionista in cui il proprio vestiario non è imposto da regole o contratti ma dagli usi e dal buon costume. E’ il caso, per esempio, dei dottori commercialisti o dei rappresentanti, i quali per il loro lavoro utilizzano abiti formali che difficilmente verranno considerati costi inerenti l’attività produttiviva, nonostante lo richieda il decoro professionale.
In conclusione, possiamo affermare che richiedere la deducibilità di tali costi (seppur in percentuale), allo stato attuale, espone ad un sicuro rischio di contestazione in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, con poche possibilità di difesa in fase di contenzioso.